venerdì 30 ottobre 2015

Regole per l’Ingresso dei cittadini nel territorio Schengen esenti dall'obbligo di visto

Regole per l’Ingresso dei cittadini nel territorio Schengen esenti dall''obbligo di visto d’ingresso per soggiorni di durata massima di 90 giorni, per turismo, missione, affari, invito, gara sportiva e studio:

Albania, Andorra, Antigua e Barbuda, Argentina, Australia, Bahamas, Barbados, Bosnia-Erzegovina, Brasile, Brunei, Canada, Cile, Corea del Sud, Costa Rica, Croazia, El Salvador, Ex-Repubblica Iugoslava di Macedonia (FYROM), Giappone, Guatemala, Honduras, Hong Kong, Israele, Malesia, Macao, Marianne del Nord, Mauritius, Messico, Monaco, Montenegro, Nicaragua, Nuova Zelanda, Panama, Paraguay, Saint Kitts e Nevis, Serbia, Seychelles, Singapore, Stati Uniti, Taiwan, Uruguay, Venezuela.
Per i cittadini di Taiwan l'esenzione dall'obbligo del visto si applica esclusivamente ai titolari di passaporti comprensivi del numero di carta d'identità.
Per i cittadini di Albania, Bosnia-Erzegovina, Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Moldova, Montenegro, Serbia l'esenzione dall'obbligo del visto si applica esclusivamente ai titolari di passaporti biometrici.
I cittadini serbi titolari di passaporto rilasciati dalla Direzione di coordinamento serba (in serbo: Koordinaciona upreva) sono esclusi dal beneficio dell'esenzione dal visto.
I cittadini di SAN MARINO, SANTA SEDE e SVIZZERA sono esenti dall’obbligo di visto in qualunque caso.

Le Autorità rappresentanti gli Stati Schengen desiderano ricordare ai cittadini alcune regole relative al loro ingresso nel territorio europeo.
I cittadini dei paesi in esenzione visto non necessitano di visto di breve durata ma naturalmente il regime di esenzione non implica che il viaggiatore benefici di un diritto d’ingresso automatico nel territorio Schengen.
La decisione spetta alla discrezione della polizia di frontiera che può, come previsto dal “Codice di frontiera Schengen”, esigere l’esibizione dei seguenti documenti:
1. giustificativo di alloggio;
2. prova della disponibilità di fondi finanziari sufficienti per la durata del viaggio previsto;
3. giustificativo relativo all’itinerario di viaggio e/o al percorso di ritorno;
4. certificato di assicurazione medica;
Quindi le Autorità rappresentanti gli Stati Schengen ricordano che i viaggiatori devono essere in possesso di tali documenti al momento dell’ingresso nello spazio Schengen.

Il regolamento si applica a chiunque attraversi le frontiere interne o esterne di un paese dell’Unione europea (UE).
Frontiere esterne
Le frontiere esterne possono essere attraversate soltanto ai valichi di frontiera e durante gli orari di apertura stabiliti.
Quando attraversano una frontiera esterna, i cittadini dell’Unione europea (UE) e tutti gli altri beneficiari del diritto alla libera circolazione nell’UE (per esempio, i familiari di un cittadino dell’UE) sono sottoposti a una verifica minima. L'obiettivo è accertare l'identità del soggetto che viaggia, sulla base del suo documento di viaggio e tramite la semplice e rapida verifica della validità del documento e della presenza di indizi di falsificazione. I cittadini di paesi terzi sono sottoposti a verifiche approfondite delle condizioni d’ingresso, ivi inclusa la verifica nel Sistema di informazione visti (VIS), nonché, se del caso, dei documenti che autorizzano il soggiorno, e l’esercizio di un’attività professionale.

Per un soggiorno non superiore a tre mesi nell’arco di sei mesi, i cittadini di paesi terzi devono:
• essere in possesso di un documento di viaggio;
• essere in possesso di un visto valido, se richiesto;
• giustificare lo scopo del soggiorno previsto e disporre di mezzi di sussistenza sufficienti;
• non essere segnalati nel Sistema d'informazione Schengen (SIS) ai fini della non ammissione;
• non essere considerati una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali dei paesi dell’UE.

Sono respinti dal territorio i cittadini di paesi terzi che non soddisfano tutte queste condizioni, fatte salve disposizioni particolari (ad esempio ragioni umanitarie).
Sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi viene sistematicamente apposto un timbro al momento dell’ingresso e dell’uscita. Se il documento di viaggio non reca il timbro d’ingresso, si può presumere che il titolare non soddisfa o non soddisfa più le condizioni del soggiorno. Questi può tuttavia fornire, in qualsiasi modo, elementi di prova attendibili, come biglietti di viaggio o giustificativi della sua presenza fuori del territorio dei paesi dell’UE, che dimostrino che ha rispettato le condizioni relative alla durata di un soggiorno breve.
A effettuare le verifiche di frontiera sono le guardie di frontiera. Queste sono tenute al pieno rispetto della dignità umana nell'esercizio delle loro funzioni e non possono operare discriminazioni in ragione del sesso, della razza o dell’origine etnica, della religione o delle convinzioni, della disabilità, dell’età o dell’orientamento sessuale.
I paesi dell’UE predispongono personale e risorse appropriate e sufficienti affinché il controllo * alle frontiere esterne sia di livello elevato ed uniforme. Essi assicurano che le guardie di frontiera siano professionisti specializzati e debitamente formati. I paesi dell’UE si prestano assistenza ai fini di un’applicazione efficace del controllo. La cooperazione operativa è coordinata dall’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea (FRONTEX).
Frontiere interne
Chiunque, indipendentemente dalla cittadinanza, può attraversare le frontiere interne a qualsiasi valico, senza che siano effettuate verifiche. La polizia può effettuare controlli nelle zone di frontiera come sul resto del territorio, a condizione che questi non abbiano effetto equivalente alle verifiche di frontiera.
I paesi dell’UE devono eliminare tutti gli ostacoli allo scorrimento fluido del traffico ai valichi di frontiera stradali.
In caso di minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza interna, un paese dell’UE può in via eccezionale ripristinare il controllo alle frontiere interne per un periodo limitato. Quando intende provvedere in tal senso ne dà comunicazione quanto prima agli altri paesi dell’UE e alla Commissione. Anche il Parlamento europeo è informato.
I paesi dell’UE e la Commissione si consultano, almeno quindici giorni prima della data prevista per il ripristino, per organizzare una cooperazione reciproca ed esaminare la proporzionalità delle misure rispetto agli avvenimenti all’origine del ripristino del controllo. La decisione di ripristinare il controllo alle frontiere interne è presa secondo criteri di trasparenza e ne viene data piena informazione al pubblico, salvo che imprescindibili motivi di sicurezza lo impediscano.
Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza interna, il paese dell’UE interessato può in via eccezionale ripristinare immediatamente il controllo alle frontiere interne e avvertirne gli altri paesi dell’UE e la Commissione solo in seguito.
Contesto

La comunicazione della Commissione sulla gestione integrata delle frontiere esterne del 7 maggio 2002 aveva individuato cinque componenti essenziali della politica comune, fra cui un corpus legislativo comune. Il corpus legislativo prevedeva fra l’altro una rifusione del Manuale comune per le frontiere esterne. Il Consiglio europeo di Salonicco del 19 e 20 giugno 2003 ha invitato la Commissione a presentare, quanto prima possibile, proposte per la citata rifusione.
Questo regolamento abroga gli articoli da 2 a 8 della convenzione d’applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985 e il manuale comune sulle frontiere esterne.

LEGENDA:
• Frontiere interne: le frontiere terrestri comuni (comprese le frontiere fluviali e lacustri), gli aeroporti (adibiti ai voli interni) e i porti marittimi, fluviali e lacustri (per i collegamenti regolari a mezzo di navi traghetto) dei paesi dell’UE.
• Frontiere esterne: le frontiere terrestri, comprese quelle fluviali e lacustri, le frontiere marittime e gli aeroporti, i porti fluviali, marittimi e lacustri dei paesi dell’UE, che non siano frontiere interne.
• Controllo di frontiera: l’attività svolta alla frontiera in risposta esclusivamente all’intenzione di attraversare la frontiera e che consiste in verifiche di frontiera e nella sorveglianza di frontiera.
• Verifiche di frontiera: le verifiche effettuate ai valichi di frontiera al fine di assicurare che le persone, compresi i mezzi di trasporto e gli oggetti in loro possesso, possono essere autorizzati ad entrare nel territorio dei paesi dell’UE o ad uscirne.
Guardia di frontiera: il pubblico ufficiale assegnato, conformemente alla legislazione nazionale, ad un valico di frontiera oppure lungo la frontiera o nelle immediate vicinanze di quest’ultima, che assolve compiti di controllo di frontiera.

Ulteriori informazioni www.vistoturisticocuba.com


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