venerdì 31 maggio 2013

Guida alla salute, il diritto all'assistenza sanitaria degli stranieri in Italia

Per i cittadini stranieri, comunitari e non, l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.) garantisce tutta l'assistenza sanitaria prevista dal nostro ordinamento e comporta parità di trattamento rispetto ai cittadini italiani, per quanto attiene all'obbligo contributivo, all'assistenza erogata in Italia dallo stesso S.S.N. ed alla sua validità temporale. 1. Chi ha l'obbligo di iscriversi al S.S.N. - I cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno che svolgono regolare attività di lavoro subordinato, autonomo o che siano iscritti alle liste di collocamento; - I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti o quelli che abbiano chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo, per richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza o per motivi religiosi; - I familiari a carico (regolarmente soggiornanti) dei cittadini stranieri rientranti nelle categorie sopra indicate. Non hanno obbligo di iscriversi al S.S.N. i cittadini stranieri non rientranti fra le suddette categorie, anche se devono assicurarsi contro il rischio di malattie, infortunio e maternità mediante stipula di polizza assicurativa valida sul territorio italiano, anche per i familiari a carico. 2. Dove ci si iscrive Per iscriverti al S.S.N. devi recarti presso la ASL del territorio in cui sei residente ovvero presso quella in cui hai effettiva dimora (indicata nel permesso di soggiorno), munito di: - documento di identità personale; - codice fiscale; - permesso di soggiorno; - autocertificazione di residenza o dimora (si considera dimora abituale l'ospitalità da più di tre mesi presso un centro d'accoglienza). Al momento dell'iscrizione potrai scegliere il medico di famiglia o il pediatra per i tuoi figli. 3. Che validità ha l'iscrizione - l'iscrizione è valida per tutta la durata del permesso di soggiorno e non decade nella fase di rinnovo del medesimo: può essere, quindi, rinnovata anche presentando alla ASL la documentazione comprovante la richiesta di rinnovo di permesso di soggiorno;- in caso di mancato rinnovo o di revoca del permesso di soggiorno, o in caso di espulsione, l'iscrizione cessa, salvo che l'interessato comprovi di aver presentato ricorso contro i suddetti provvedimenti. 4. A cosa hai diritto All'atto dell'iscrizione riceverai un documento, il "Tesserino sanitario personale", che ti dà diritto a ricevere gratuitamente, ovvero dietro pagamento - dipende dalla regione in cui ti trovi - di una quota a titolo di contributo (Ticket sanitario), le seguenti prestazioni: - visite mediche generali in ambulatorio e visite mediche specialistiche; - visite mediche a domicilio; - ricovero in ospedale; - vaccinazioni; - esami del sangue; - radiografie; - ecografie; - medicine; -assistenza riabilitativa e protesica. Cittadini stranieri non iscritti al S.S.N. Se sei regolarmente soggiornante e non rientri tra coloro che sono obbligatoriamente iscritti al S.S.N., ti sono concesse due possibilità: a) iscriverti facoltativamente al S.S.N., insieme ai tuoi familiari, se presenti in Italia. Puoi ottenere l'iscrizione volontaria se: - hai un permesso di soggiorno superiore a tre mesi (con l'eccezione se hai un permesso di studio); - sei iscritto, insieme ai tuoi familiari, negli elenchi degli assistibili dell'ASL di residenza o, nei casi di prima iscrizione, di domicilio indicato sul tuo permesso di soggiorno. L'iscrizione non è possibile se sei titolare di un permesso di soggiorno per motivi di cura. In questo caso le prestazioni sanitarie ti saranno garantite dietro pagamento all'ASL delle tariffe previste per legge, che possono cambiare a seconda della regione in cui ti trovi. Se sei privo delle risorse economiche sufficienti ti saranno comunque assicurate le prestazioni ambulatoriali, ospedaliere urgenti o comunque essenziali, o continuative, per malattia o infortunio e i programmi di medicina preventiva (per es. vaccinazioni), nei presidi sanitari pubblici o privati accreditati. b) assicurarti contro il rischio di malattia, infortunio e per la maternità mediante la stipula di apposita polizza assicurativa con un Istituto assicurativo italiano o straniero, valida sul territorio nazionale. Quali sono le prestazioni comunque garantite - quelle a tutela sociale della gravidanza e della maternità; - quelle a tutela della salute del minore; - le vaccinazioni, secondo la normativa e nell'ambito delle campagne di prevenzione collettiva autorizzate dalle Regioni; - gli interventi di profilassi internazionale; - la profilassi, la diagnosi e la cura di malattie infettive. Puoi attestare lo stato di indigenza e la relativa impossibilità ad adempiere al pagamento delle prestazioni fornite dal S.S.N. attraverso una apposita auto-dichiarazione, da presentare alla struttura sanitaria che poi eroga la prestazione. Stranieri irregolari presenti Se non sei in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, hai diritto comunque alle cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o essenziali, anche se continuative, per malattia e infortunio, nelle strutture pubbliche o private convenzionate. A tal fine dovrai richiedere presso qualsiasi ASL un tesserino, chiamato S.T.P. (Straniero Temporaneamente Presente), valido sei mesi ma rinnovabile. Per ottenerlo dovrai dichiarare: - le tue generalità; - di non possedere risorse economiche sufficienti. Puoi anche chiedere che il tesserino sia rilasciato senza l'indicazione del tuo nome e cognome. Con il tesserino S.T.P. hai diritto: - all'assistenza sanitaria di base; - ai ricoveri urgenti e non e in regime di day-hospital; - alle cure ambulatoriali e ospedaliere, urgenti o comunque essenziali, anche se continuative, per malattie o infortunio. L'accesso alle strutture sanitarie non può comportare alcun tipo di segnalazione alle pubbliche autorità. Tieni comunque presente che in alcuni casi (motivi di ordine pubblico o per altri gravi motivi) la Pubblica Autorità potrà ottenere il referto, come avviene anche con i cittadini italiani.

Carta blu UE: Ingresso e soggiorno dei lavoratori stranieri altamente qualificati

La direttiva introduce una nuova tipologia di ingresso per motivi di lavoro, non subordinato ai decreti flussi annuali, andando ad ampliare notevolmente i cosiddetti ingressi “fuori quota”, gia' previsti –per i lavoratori altamente specializzati- nell'ordinamento italiano dall'art. 27, comma 1 lett. a) del testo unico in materia di immigrazione. A differenza di quanto gia' previsto in Italia, non sara' necessario che il lavoratore entri alle dipendenze di una societa' estera con sedi sul territorio nazionale. I beneficiari La Carta blu UE –secondo lo schema di decreto legislativo- potra' essere rilasciata a lavoratori altamente specializzati –sia residenti all'estero che gia' soggiornanti ad altro titolo in Italia- che abbiano seguito un percorso di studio almeno triennale nel proprio Paese nel settore di specializzazione per il quale richiedono la Carta Blu, attestata dal Paese di provenienza e riconosciuta in Italia e ottenuto la relativa qualifica professionale che rientri nei livelli 1 e 2 della classificazione Istat delle professioni (dirigenti, ingegneri, architetti, informatici, chimici, ecc.). Gli esclusi Non possono richiedere la Carta blu UE gli stranieri extracomunitari: - titolari di permessi di soggiorno per protezione temporanea o per motivi umanitari; - beneficiari di protezione internazionale; - ricercatori entrati in Italia ai sensi dell'art. 27 ter del Testo Unico; - familiari di cittadini UE che abbiano gia' esercitato il diritto al soggiorno ai sensi del d.lgs. 30 del 2007; - soggiornanti di lungo periodo art. 9 bis; - lavoratori stagionali; - lavoratori gia' entrati fuori quota ai sensi dell'art. 27 del testo unico come dirigenti o personale altamente specializzato, lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano ,ammessi temporaneamente per adempiere funzioni o compiti specifici, ai lavoratori dipendenti di societa' estere distaccati in Italia per specifici contratti di appalto (art. 27, lett. a), g) e i) d.lgs. 286/98; Requisiti contrattuali e procedimento La domanda di nulla osta al lavoro dovra' essere presentata dal datore di lavoro allo Sportello Unico per l'Immigrazione competente per territorio –che si dovra' pronunciare entro 90 giorni– producendo, a pena di rigetto della domanda: - contratto della durata minima di un anno per attivita' lavorativa che richieda la qualifica professionale superiore; -titoli di istruzione dello straniero; - indicazione dello stipendio annuale lordo che non dovra' essere inferiore al triplo del livello minimo per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria e dunque non inferiore a euro 24.789,00 Sul requisito economico, lo schema di decreto italiano richiede uno stipendio doppio rispetto a quanto previsto dalla direttiva (cioe' una volta e mezzo lo stipendio medio annuale lordo). La questione dovra' essere affrontata in sede di approvazione dello schema di decreto, pena la disapplicazione della norma italiana da parte dei giudici che si vedessero investiti di eventuali rigetti di nulla osta. Il datore di lavoro richiedente non deve aver subito condanne penali, anche a seguito di patteggiamento per reati inerenti il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, relativi allo sfruttamento della prostituzione, per reati inerenti l'intermediazione illecita e lo sfruttamento lavoro (art. 603 c.p.) o per i reati di cui all'art 22 comma 12 (aver occupato alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato). Una volta autorizzato l'ingresso e iniziato il rapporto lavorativo, lo straniero per i primi due anni di lavoro potra' lavorare esclusivamente nel settore per cui e' stato autorizzato e potra' cambiare datore di lavoro facendone domanda alla Direzione territoriale del Lavoro competente per territorio, che dovra' pronunciarsi entro 15 giorni dalla richiesta. In caso di decorso dei 15 giorni senza che l'amministrazione si sia pronunciata l'autorizzazione si intendera' concessa (silenzio-assenso). Dopo 18 mesi di soggiorno legale in un altro Stato membro, lo straniero extracomunitario potra' fare ingresso in Italia per lavorare nello stesso settore: il datore di lavoro italiano dovra', anche in questo caso, chiedere l'autorizzazione allo Sportello Unico per l'Immigrazione, che si dovra' pronunciare entro 60 giorni. Parimenti lo straniero titolare di carta blu UE rilasciata in Italia potra' dopo 18 mesi trasferirsi per motivi di lavoro in altro Paese membro, secondo le relative procedure nazionali. La presente direttiva stabilisce le condizioni e le procedure di ammissione dei cittadini di paesi terzi altamente qualificati. Crea una Carta blu UE. Definisce infine le condizioni e i diritti relativi al soggiorno nello Stato di rilascio e negli altri Stati membri. ATTO Direttiva 2009/50/CEdel Consiglio, del 25 maggio 2009, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati. SINTESI Scopo della presente direttiva è aumentare la capacità dell’Unione europea (UE) di attrarre cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati. Si tratta non soltanto di potenziare la competitività nel contesto della strategia di Lisbona, ma anche di limitare la fuga dei cervelli. Gli obiettivi della direttiva sono: • facilitare l’ammissione dei cittadini in questione, armonizzando le condizioni del loro ingresso e soggiorno nell’Unione europea; • semplificare le procedure di ammissione; • migliorare lo status giuridico di coloro che sono già presenti sul territorio degli Stati membri. La direttiva si applica a cittadini di paesi terzi altamente qualificati che chiedono di essere ammessi nel territorio di uno Stato membro per svolgere un lavoro per più di tre mesi, nonché ai loro familiari. Condizioni di ammissione Per essere ammesso, il candidato deve presentare: • un contratto di lavoro o un’offerta di lavoro vincolante con uno stipendio il cui ammontare corrisponde ad almeno una volta e mezza lo stipendio medio annuale lordo nello Stato membro interessato (gli Stati membri possono abbassare la soglia salariale a 1,2 volte, per talune professioni che necessitano in particolare di lavoratori cittadini di paesi terzi); • un documento di viaggio valido e un permesso di soggiorno valido o un visto a lungo termine; • la prova che beneficia di un’assicurazione contro le malattie; • per le professioni regolamentate, documenti che dimostrino che la persona rispetta le condizioni necessarie e per le professioni non regolamentate, documenti che attestino il possesso delle qualifiche professionali superiori. Inoltre, il candidato non deve essere considerato dallo Stato membro interessato una minaccia per l’ordine pubblico. Può inoltre essere richiesto al richiedente di fornire il suo indirizzo sul territorio dello Stato membro interessato. Spetta agli Stati determinare il numero di cittadini provenienti da paesi terzi che possono essere ammessi. Procedura di ammissione, rilascio e revoca di una Carta blu UE Gli Stati membri hanno la facoltà di decidere se la domanda di Carta Blu UE debba essere presentata dal cittadino del paese terzo e/o dal suo datore di lavoro. Se il candidato soddisfa le condizioni di cui sopra e le autorità nazionali decidono di ammetterlo, egli riceve una Carta blu UE valida per un periodo che va da 1 a 4 anni. La domanda di rilascio della Carta deve essere presentata obbligatoriamente dal candidato o dal suo datore di lavoro. La risposta è notificata entro un termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda. In caso di accettazione, il beneficiario ottiene le agevolazioni necessarie per l’ottenimento di un visto. La domanda di Carta blu UE può essere respinta qualora siano stati presentati documenti falsificati od ottenuti con la frode, oppure se lo Stato decide, alla luce della situazione del mercato del lavoro, di accordare la preferenza: • ai cittadini dell’Unione europea; • ai cittadini di paesi terzi che beneficiano di uno status favorevole in virtù del diritto comunitario che soggiornano legalmente o che sono residenti di lungo periodo e desiderano trasferirsi in tale Stato membro. La domanda può essere respinta in ragione delle quote di ammissione stabilite dallo Stato membro, o di politiche di assunzioni etiche o se il datore di lavoro è stato oggetto di sanzioni in virtù della legge nazionale, a causa di lavoro non dichiarato e/o occupazione illegale. La Carta Blu UE può essere revocata qualora il titolare non abbia risorse sufficienti per mantenere se stesso e, nel caso, i propri familiari, senza ricorrere al regime di assistenza sociale o se il periodo di disoccupazione superi i tre mesi consecutivi o si registri più di un periodo di disoccupazione durante il periodo di validità di una Carta blu UE. Diritti e soggiorno negli altri Stati membri Con tale Carta i cittadini dei paesi terzi possono, insieme alla loro famiglia: • entrare e soggiornare nello Stato membro di rilascio, uscirne e passare attraverso gli altri Stati membri; • accedere al mercato del lavoro nel settore interessato; • beneficiare dello stesso trattamento riservato ai cittadini nazionali, in particolare per quanto riguarda le condizioni di lavoro, la sicurezza sociale, la pensione, il riconoscimento dei diplomi, l’istruzione e la formazione professionale. Dopo due anni di lavoro regolare possono ricevere lo stesso trattamento riservato ai cittadini nazionali per quanto riguarda l’accesso a qualsiasi lavoro altamente qualificato. Dopo 18 mesi di residenza legale possono spostarsi in un altro Stato membro per svolgervi un lavoro altamente qualificato (fatti salvi i limiti fissati dalle autorità di tale Stato per quanto riguarda il numero di cittadini che possono essere ammessi). La procedura è uguale a quella relativa all’ammissione nel primo Stato membro. Tuttavia, il beneficiario di una Carta blu UE e la sua famiglia possono entrare e soggiornare nel secondo Stato, purché lo notifichino alle autorità di quest’ultimo entro un mese. Il secondo Stato membro può decidere di non consentire al cittadino del paese terzo di lavorare finché una decisione positiva sulla domanda non sia presa dalla propria autorità competente. La domanda può altresì essere presentata alle autorità competenti del secondo Stato membro se il titolare della Carta blu UE soggiorna ancora nel territorio del primo Stato membro. Attuazione e relazioni A decorrere dal 2013, gli Stati membri forniscono annualmente alla Commissione statistiche sul numero di cittadini di paesi terzi a cui viene rilasciata, rinnovata, revocata o rifiutata una Carta blu UE, sulle loro nazionalità e professioni e sui loro familiari. Ogni tre anni, e per la prima volta nel 2014, la Commissione presenta al Consiglio e al Parlamento una relazione sull’applicazione della direttiva e propone eventuali modifiche utili. Contesto Nel piano d’azione sull’immigrazione legale presentato il 21 dicembre 2005, la Commissione ha presentato cinque proposte legislative relative a diverse categorie di cittadini di paesi terzi. La presente direttiva costituisce la prima proposta prevista da tale piano d’azione.

Visto per cure mediche in Italia

Documentazione da produrre da parte del richiedente nel proprio paese di origine 1. Formulario per la domanda del visto d'ingresso per cure mediche compilato, datato e firmato. 2. N. 2 Fotografie recenti in formato passaporto a colori prese di fronte su sfondo bianco; 3. Passaporto in corso di validità, il cui rilascio non sia superiore ai 10 anni e con una scadenza che superi di almeno tre mesi la scadenza del periodo di soggiorno (e quindi del relativo visto, con relativa fotocopia; 4. Certificazione della struttura sanitaria del proprio paese di origine delle competenti Autorità sanitarie che indichi la diagnosi e l'impossibilità di effettuare tali cure in loco e quindi la necessità di recarsi all'estero. 5. Documentazione attestante la situazione economica del richiedente il visto di ingresso per cure mediche: eventuali buste paga, conto corrente bancario, licenze commerciali, fatture di attività commerciali, documenti attestanti proprietà immobiliari . 6. Lettera del datore di lavoro che attesti la posizione lavorativa. Nel caso di minorenne richiedente il visto, alla documentazione da presentare si deve aggiungere l'atto di assenso all'espatrio di tutte le persone che esercitando la patria potestà sul minore stesso, che non partecipano al viaggio. Tutta la documentazione deve essere tradotta in lingua italiana. Documentazione invitante italiano 1. Lettera di invito (debitamente compilata in ogni sua parte, datata e firmata); 2. Nel caso in cui l'invitato sia un consanguineo, documentazione attestante l'effettivo legame di parentela; 3. Copia di un documento d'identità o permesso di soggiorno (nel caso in cui l'invitante sia cittadino straniero); 4. Documentazione comprovante la disponibilità in Italia dì: 5. risorse sufficienti per il pagamento del residuo 70% delle spese sanitarie e/o saldo di quanto dovuto alla struttura Ospedaliera, (dichiarazione dei redditi, eventuali buste paga, conto corrente bancario, licenze commerciali, fatture di attività commerciali, documenti attestanti proprietà immobiliari o di altro tipo, ecc...) 6. vitto e alloggio (contratto d'affitto, d'acquisto ecc..) che attesti l'effettiva possibilità di ospitare terze persone rispetto al nucleo familiare fuori dalla struttura sanitaria e per il rimpatrio dell'assistito e dell'eventuale accompagnatore. Tutta la documentazione deve essere fatta pervenire al richiedente per la presentazione della domanda e effettuare il relativo colloquio/intervista. Il colloquio/intervista è finalizzato alla verifica dell'effettiva intenzione del richiedente di viaggiare per cure mediche e quindi di far rientro in Eritrea entro il termine previsto. Documentazione sanitaria da produrre in Italia Dichiarazione della struttura italiana prescelta, pubblica o privata accreditata, che indichi: 1. diagnosi basata su documentazione medica inviata dal richiedente 2. il tipo di cura (analisi ematologiche. Indagini radiologiche ecc.) 3. la prevista data di inizio delle indagini e dei successivi eventuali trattamenti 4. la prevista durata complessiva 5. il costo presunto di tutte la prestazioni 6. Attestazione della medesima struttura sull'avvenuto deposito, a titolo cauzionale, di una somma pari ad almeno il 30% del costo complessivo, delle/a prestazioni/e. In caso di gratuità del trattamento ci DEVE essere la specifica delibera Regionale e/o l'autorizzazione del Ministero della Salute italiano attestanti che la prestazione avviene nell'ambito di programmi umanitari. 7. Polizza sanitaria e fideiussoria per ingresso Italia Richiedete a noi la consulenza per una corretta istruttoria contattaci ora al n. 0267078247 oppure invia una mail info@vistoturistico.it.

martedì 28 maggio 2013

Diniego del visto di ingresso per turismo in Italia : obbligo di dimostrare i motivi del diniego del visto consolare richiesto all’ambasciata

Diniego del visto di ingresso per turismo in Italia : obbligo di dimostrare i motivi del diniego del visto consolare richiesto all’ambasciata Illegittimo il diniego in difetto di motivazione quando siano dimostrati tutti i requisiti per il rilascio del visto Con la sentenza n. 3163 del 27.3.13, il TAR del Lazio ha disposto l’annullamento del provvedimento di diniego di un visto per turismo adottato dal Consolato Generale in Casablanca. In primo luogo, il Tar ha scritto e ribadito che il provvedimento in questione come previsto dall’art. 4 D. Lgs. 286/98, non è soggetto ad obbligo di motivazione. Tuttavia in fase di giudizio di impugnazione, l’Amministrazione è tenuta a fornire la dimostrazione di aver valutato adeguatamente e congruamente la richiesta. Nel caso in questione il Consolato aveva adottato il diniego sulla base del cd. “rischio migratorio” ma gli elementi indicati a supporto non sono stati ritenuti sufficienti dal Tribunale. Secondo l’art. 5 del trattato di Schengen, ratificato dall’Italia con la l. n. 388/93 e sostanzialmente confermato dall’art. 5 comma 1° lettera c) Reg. CE n. 562/06, per l’ingresso nel territorio dei Paesi Schengen lo straniero deve esibire “i documenti che giustificano lo scopo e le condizioni dell’ingresso per turismo e disporre dei mezzi di sussistenza sufficienti (estratti conti bancari e carta di credito ), sia per la durata prevista del soggiorno e sia per il ritorno nel paese di provenienza”; tali formalità debbono, in particolare, essere rispettate per il rilascio del “visto uniforme” avente durata non superiore a tre mesi (artt. 10, 11 e 15 del trattato); - nello stesso senso l’art. 4 comma 3° d. lgs. n. 286/98 prevede che per conseguire il visto d’ingresso lo straniero deve dimostrare “di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni dell’ingresso in Italia , nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di provenienza”; - l’art. 5 comma 6° d.p.r. n. 394/99 stabilisce, inoltre, che al momento della domanda, oltre alla documentazione necessaria per il tipo di visto richiesto, lo straniero deve depositare quella concernente “la finalità del viaggio turistico”; - secondo il punto 20 dell’allegato al decreto del Ministro degli Affari Esteri del 12/07/00, poi, il visto d’ingresso per ragioni di turismo è subordinato al deposito di una serie di documentazione comprovante: a) “adeguati mezzi finanziari di sostentamento non inferiori all'importo stabilito dal Ministero dell'interno con la Direttiva di cui all'art. 4, comma 3, del testo unico n. 286/199 come da tabella indicata graduandoli in relazione alla durata del soggiorno;”. b) il titolo di viaggio di andata e ritorno (o prenotazione aerea) ; c) la disponibilità di un alloggio (prenotazione alberghiera, lettera di invito /dichiarazione di ospitalità)”; d) l’assicurazione sanitaria per stranieri in Italia per turismo. Purtroppo a volte dopo aver presentato un istruttoria impeccabile viene illegittimamente rigettato il visto per turismo (addirittura fissando appuntamenti “dopo la scadenza del periodo di vacanza per il quale il visto era stato domandato”), senza pensare minimamente alle motivazioni dei richiedenti all’atto della richiesta. MAGGIORI INFORMAZIONI

domenica 26 maggio 2013

Visto di breve durata e permesso di soggiorno

Una volta entrato in Italia con il visto di breve durata posso ottenere il permesso di soggiorno o devo richiedere in Questura il permesso? Dal 2 giugno 2007 per i permessi inferiori a 3 mesi gli stranieri che intendono soggiornare in Italia per un periodo inferiore a 3 mesi per visite, affari, turismo e studio non devono chiedere il permesso di soggiorno. È la novità contenuta nella legge n. 68 del 28 maggio 2007, pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 1° giugno 2007, n. 126. Secondo le nuove disposizioni gli stranieri in questo caso devono semplicemente dichiarare la loro presenza sul territorio nazionale con le modalità fissate dal decreto del ministro dell’Interno del 26 luglio 2007 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto 2007, n. 181). L’adempimento dell’obbligo è attestato mediante l’apposizione, da parte della polizia di frontiera, dell’impronta del timbro uniforme Schengen sul documento di viaggio, se lo straniero proviene da Paesi che non applicano l’Accordo di Schengen. Invece, se lo straniero proviene da Paesi che applicano l’Accordo Schengen, la dichiarazione di presenza può essere resa direttamente in Questura, compilando entro 8 giorni dall’ingresso l’apposito modulo. Se alloggiato in una struttura alberghiera/ricettiva tale obbligo è attestato dal rilascio allo straniero di copia della dichiarazione prevista, per legge, in tale ipotesi. L'importante è che la permanenza sul territorio italiano non superi i 3 mesi o il minor termine previsto dal visto di ingresso, ove richiesto, e che siano rispettate le condizioni di ingresso.

Cosa significa visto di ingresso multiplo o visto di ingresso per l’Italia singolo?

Il visto di ingresso multiplo per l’area Schengen consente di entrare e soggiornare nello Spazio Schengen diverse volte, per una durata complessiva non superare ai 90 giorni dalla data del primo ingresso (per esempio visto per turismo in italia, dal 1 GENNAIO al 30 GIUGNO). Il soggiorno può essere continuo o diviso in più periodi entro la durata di validità del visto. Il visto con ingresso singolo permette al titolare del visto di entrare e soggiornare nello Spazio Schengen per tutta la durata del visto, sino ad un massimo di 90 giorni (per esempio visto italia, dal 1 GENNAIO al 31 MARZO). In funzione della durata del vostro soggiorno nella zona Schengen, dovete richiedere e sapere in anteprima quale visto ingresso richiedere: • Per un periodo inferiore a tre mesi (90 giorni), dovete richiedere un visto di breve durata oppure per un periodo superiore a tre mesi (90 giorni), un visto di lunga durata. Se avete intenzione di visitare l’italia (visto per turismo in italia) e diversi paesi dello spazio Schengen ma non avete una destinazione principale (cioè la durata del soggiorno è molto simile in tutti i paesi che si desidera visitare), è necessario richiedere un visto presso l'Ambasciata o il Consolato del paese che è il primo punto di entrata visto turistico italia. Vi informiamo che i visti per italia si richiedono al consolato/ambasciata di appartenenza dove abita il vostro ospite, no alla questura o al comune in Italia. Fate molto attenzione quando il vostro ospite ha in programma un breve soggiorno per esempio visto per turismo in italia o un transito attraverso un paese Schengen ed il suo passaporto è nella lista sotto indicata, è necessario richiedere un visto Schengen / visti per l italia, a meno che non siate residenti in uno dei paesi Schengen.

Cos’è una lettera di invito, perché bisogna farla con i moduli adeguati dei consolati e come posso riceverla?

Cos’è una lettera di invito, perché bisogna farla con i moduli adeguati dei consolati e come posso riceverla? Il cittadino italiano che invita un cittadino straniero assume determinate responsabilità civili e penali, in quanto deve garantirgli oltre agli obblighi del sostentamento anche il ritorno al Paese di origine della persona straniera invitata. Per alcuni Paesi, cosiddetti "a rischio immigrazione", si richiede documentazione aggiuntiva sia per la certificazione dello stato di non indigenza del cittadino straniero che vuole fare ingresso in Italia e sia dei legami parentali. Rappresenta il primo modulo per iniziare una pratica di visto per l’italia e bisogna usare il modulo consolare adatto non il primo che si trova su internet infatti in alcun casi si può rischiare il diniego oppure il rifacimento della lettera di invito da parte dell’ambasciata La lettera d'invito non deve essere tradotta e legalizzata ma si scrive in italiano, si firma e vi si allega una fotocopia del documento d'identità. Non occorre l'autentica della firma. La nostra agenzia visto turistico fornisce questo servizio insieme al resto della documentazione necessaria per la pratica di visto richiesta (lettera di invito per turismo o lettera di invito affari).