martedì 8 ottobre 2013

Recenti norme sull'immigrazione in Italia - Immigrazione in Italia norme recenti per stranieri

Il primo intervento innovativo sul Testo unico è la famosa legge “Bossi-Fini” [dlgs 113/99] che già nell’aprile del 1999, a meno di un anno di distanza dalla promulgazione del dlgs 286, scrive nuove norme in tema di lavoro, permesso di soggiorno, controllo alle frontiere, diritto di asilo. La legge introduce una “sanatoria”, che è un po’ come dire “quel che è stato è stato”, sistemiamo una volta per tutte una situazione che altrimenti metterebbe molte, troppe persone in condizioni di illegalità, e applichiamo di qui in avanti delle regole che non permettano che si corra in futuro lo stesso rischio – regole non solo di indirizzo ma prescrittive, fondate su precise scelte politiche. Per esempio, nel lavoro: prima il perno della disciplina era la garanzia offerta dal privato, che aveva già assunto il lavoratore e regolarizzato la sua permanenza in Italia, permettendo in molti casi il ricongiungimento familiare di moglie e figli; ora si passa al “contratto di soggiorno” con cui il datore di lavoro si obbliga non solo a dare un impiego ma anche a trovare un alloggio allo straniero, e il periodo massimo di disoccupazione è ridotto da un anno a 6 mesi. Un’altra innovazione riguarda l’obbligo per gli extracomunitari della fotosegnalazione e delle impronte digitali che, raccolte in una banca dati, risolvono radicalmente il problema dell’identificazione. Sono potenziati i controlli alle frontiere marine e terrestri, e nei casi di espulsione sono previsti l’accompagnamento coatto alla frontiera e il trattenimento presso i centri di permanenza temporanea, nonché il carcere per chi non ottempera al provvedimento di espulsione. Più recentemente (2008), in risposta alle preoccupazioni diffuse fra la gente, il governo presenta il “pacchetto sicurezza”, che prevede il prolungamento fino a 180 giorni della permanenza nei centri di identificazione, la possibilità per i medici di segnalare i cittadini stranieri privi di permesso di soggiorno, il possesso del permesso di soggiorno per ogni atto di stato civile compresa la registrazione delle nascite e dei decessi; e introduce il reato di ingresso e soggiorno irregolare, punito con una sanzione pecuniaria da 5000 a 10.000 euro. Ne nasce una tempestosa discussione che porta a una revisione dello stesso pacchetto. Il risultato è il decreto legge numero 125/2008 che prevede: 1. la clandestinità come aggravante in caso di reato; 2. la reclusione fino a 6 anni per falsa dichiarazione di identità resa a pubblico ufficiale; 3. la condanna da 6 mesi a 3 anni per chi rende disponibile un immobile, anche solo in affitto, a un cittadino privo di regolare permesso di soggiorno. Interviene infine sulla materia la legge 94/2009, “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”, che detta o conferma norme su una quantità di materie. Qualche esempio: - si può acquisire la cittadinanza italiana attraverso un matrimonio dopo solo due anni di residenza nel paese; - si conferma il reato di ingresso e soggiorno irregolare, che però non comporta la immediata incarcerazione; - l’iscrizione anagrafica, come anche la richiesta di ricongiungimento familiare, è subordinata alla verifica delle condizioni igienico-sanitarie della casa di residenza; - il permesso di soggiorno è necessario per tutti gli atti di stato civile; - la detenzione nei centri di identificazione può durare fino a 180 giorni; - sono inasprite le norme legate al favoreggiamento dell’ingresso irregolare nel nostro territorio, - si introduce un contributo da 80 a 200 euro per le pratiche relative al rilascio e al rinnovo del permesso di soggiorno. È così che si arriva al testo attuale del dlgs 286/98 oggetto di queste lezioni, che incorpora – lo ripetiamo – più di dieci anni di interventi legislativi successivi alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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Diritti e doveri degli stranieri presenti in Italia

Chi è lo straniero in Italia I diritti e i doveri degli stranieri presenti in Italia o che intendono venirci sono definiti dalla legge. E ci si deve chiedere prima di tutto: chi è lo straniero? Nel linguaggio di tutti i giorni sono stranieri – per gli italiani – tanto il tedesco quanto il cinese, ma anche il turista che viene in Italia in vacanza e il lavoratore stagionale che raccoglie i pomodori nelle campagne del Sud, il giocatore di colore che gioca nella grande squadra di calcio, il manager di una multinazionale che opera in Italia, lo studente che completa nel nostro territorio il ciclo di studi, la badante che si prende cura dei nostri vecchi, il venditore ambulante che vende stuoie sulla spiaggia. La legge usa un linguaggio più preciso e prevede quattro categorie di stranieri: • i cittadini europei, o “comunitari” – per noi che siamo italiani sono stranieri in questo senso i cittadini europei (che fanno parte dell’Unione europea) non italiani: tedeschi, inglesi, francesi, danesi, spagnoli, austriaci, polacchi, rumeni, eccetera; • i cittadini di paesi cosiddetti “terzi”, non europei, cioè gli extracomunitari, che sono cittadini di paesi che non appartengono all’Unione europea – cinesi, sudanesi, peruviani, argentini, sudafricani, russi, giapponesi, filippini, albanesi, eccetera; • gli “apolidi”, persone che non hanno nessuna cittadinanza, per cui sono stranieri non solo in Europa ma dovunque, in qualsiasi paese; • coloro che richiedono, per vari motivi, protezione internazionale e sono identificati come “rifugiati”. Il decreto legislativo 286/98 si occupa direttamente solo di due di queste categorie di stranieri: i cittadini extracomunitari e gli apolidi: “Il presente testo unico si applica ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea e agli apolidi, di seguito indicati come stranieri” [art. 1, c. 1]. E la nostra attenzione è rivolta essenzialmente agli extracomunitari, che costituiscono la maggioranza degli stranieri presenti e che continuano ad entrare in Italia.
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Chi è lo straniero in Italia per la normativa italiana

I diritti e i doveri degli stranieri presenti in Italia o che intendono venirci sono definiti dalla legge. E ci si deve chiedere prima di tutto: chi è lo straniero? Nel linguaggio di tutti i giorni sono stranieri – per gli italiani – tanto il tedesco quanto il cinese, ma anche il turista che viene in Italia in vacanza e il lavoratore stagionale che raccoglie i pomodori nelle campagne del Sud, il giocatore di colore che gioca nella grande squadra di calcio, il manager di una multinazionale che opera in Italia, lo studente che completa nel nostro territorio il ciclo di studi, la badante che si prende cura dei nostri vecchi, il venditore ambulante che vende stuoie sulla spiaggia. La legge usa un linguaggio più preciso e prevede quattro categorie di stranieri: • i cittadini europei, o “comunitari” – per noi che siamo italiani sono stranieri in questo senso i cittadini europei (che fanno parte dell’Unione europea) non italiani: tedeschi, inglesi, francesi, danesi, spagnoli, austriaci, polacchi, rumeni, eccetera; • i cittadini di paesi cosiddetti “terzi”, non europei, cioè gli extracomunitari, che sono cittadini di paesi che non appartengono all’Unione europea – cinesi, sudanesi, peruviani, argentini, sudafricani, russi, giapponesi, filippini, albanesi, eccetera; • gli “apolidi”, persone che non hanno nessuna cittadinanza, per cui sono stranieri non solo in Europa ma dovunque, in qualsiasi paese; • coloro che richiedono, per vari motivi, protezione internazionale e sono identificati come “rifugiati”. Il decreto legislativo 286/98 si occupa direttamente solo di due di queste categorie di stranieri: i cittadini extracomunitari e gli apolidi: “Il presente testo unico si applica ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea e agli apolidi, di seguito indicati come stranieri” [art. 1, c. 1]. E la nostra attenzione è rivolta essenzialmente agli extracomunitari, che costituiscono la maggioranza degli stranieri presenti e che continuano ad entrare in Italia.
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