venerdì 30 ottobre 2015

Paesi dell'UE e del SEE per la libera circolazione di merci, capitali, servizi e persone

L'Unione europea (UE) è un'unione economica e politica dei 28 paesi in via di sviluppo.
Essa opera di un mercato interno (o singola) che consente la libera circolazione di merci, capitali, servizi e persone tra gli Stati membri.

I paesi dell'UE

I paesi dell'Unione europea sono:

Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica di Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia , Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Regno Unito.

Lo Spazio economico europeo (SEE)

Il SEE comprende i paesi dell'UE ed anche in Islanda, Liechtenstein e Norvegia. Essa permette loro di essere parte del mercato unico dell'UE.

La Svizzera non è né membro dell'UE o del SEE, ma fa parte del mercato unico - Questo significa che i cittadini svizzeri hanno gli stessi diritti di vivere e lavorare nel Regno Unito, come altri cittadini del SEE.

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Assicurazioni e fideiussioni per visto turistico Schengen

1. Fideiussione bancaria per visto turistico Schengen perché conviene farla con noi?

Per richiedere il visto turistico Schengen per entrare in Italia è richiesta anche la presentazione della polizza fideiussoria bastano pochi documenti personali senza versare soldi a garanzia  ma pagando solo un piccolo premio .Questo documento garantisce i mezzi di sostentamento dell’ospite durante il suo soggiorno in Italia e negli altri territori Schengen .

2. Come fare la fideiussione assicurativa o fideiussione bancaria per l’invito di uno straniero in Italia?  

Per l’invito di una persona straniera per motivi di turismo bastano semplicemente i propri documenti personali di chi fa l’invito e il passaporto dell’ospite che deve richiedere il visto per l’ Italia . Richiedila a noi la fideiussione bancaria senza rilasciare garanzie personali e soldi contanti alla tua banca ma pagando un premio .

3. Invito stranieri fideiussione e polizza medica per rilascio visto per venire in Italia?

Le due polizze fideiussione e assicurazione per stranieri Italia sono obbligatorie e rispettivamente garantiscono durante il soggiorno dell’ospite nell’area Schengen : la prima i mezzi di sostentamento e la seconda il rimborso spese mediche e il rimpatrio spese salma in caso di morte .

4. Perché devo fare la fideiussione per invito stranieri in Italia o area Schengen?

Per una pratica di invito di una persona straniera l’ambasciata richiede un documento che comprova i mezzi di sostentamento dell’ospite durante il soggiorno tutto ciò è dimostrabile attraverso la fideiussione .

5. La fideiussione bancaria per richiesta visto Schengen?


Quando si vuole procedere con la richiesta del visto per entrare nell’area Schengen, bisogna presentare un documento che dimostri una garanzia dei mezzi di sostentamento.

La somma che deve essere garantita dipende dal periodo di soggiorno del richiedente nel territorio Schengen.
La  Tabella per la determinazione dei mezzi di sussistenza richiesti per l'ingresso in Italia (per:  visto affari, visto per cure mediche e anche per l'eventuale accompagnatore, gara sportiva, motivi religiosi, studio, transito, trasporto, visto per turismo), mediante:
1. l'esibizione di denaro contante;
2. fideiussioni bancarie;
3. polizze fideiussorie;
4. equivalenti titoli di credito;
5. titoli di servizi prepagati o di atti comprovanti la disponibilità in Italia di fonti di reddito.

Tabella dei mezzi di sostentamento per il calcolo della fideiussione per stranieri che arrivano in Italia
Classi di durata del viaggio
Un partecipante
   Due o più partecipanti
Da 1 a 5 giorni: quota fissa complessiva
€ 269,60
€ 212,81
Da 6 a 10 giorni: quota a persona giornaliera
€ 44,93
€ 26,33
Da 11 a 20 giorni: quota fissa
€ 51,64
€ 25,82
Quota giornaliera a persona
€ 36,67
€ 22,21
Oltre i 20 giorni: quota fissa
€ 206,58
€ 118,79
Quota giornaliera a persona
€ 27,89
€ 17,04

6. Polizza fideiussoria per stranieri che richiedono il visto Schengen?

La polizza fideiussoria garantisce i mezzi di sostentamento del richiedente durante il soggiorno. E’ un documento obbligatorio che l’ospite deve presentare quando richiede il visto Schengen affinchè l’ambasciata valuta come si sostiene in Italia il suo ospite .

7. La fideiussione assicurativa per visto turistico Italia?

La somma garantita dipende dal periodo di soggiorno dell’ospite in Italia e l’ambasciata italiana richiede  circa 30 euro al giorno per ogni singolo richiedente .

8. Assicurazione sanitaria per visto turistico Schengen?

L’assicurazione sanitaria richiesta per il visto turistico deve garantire una copertura minima di 30.000,00 in caso di sinistri durante il soggiorno dell’ospite in Italia piu’ rimpatrio spese salma. E’ obbligatorio in quanto la persona straniera che entra in Italia non è coperta dal Servizio Sanitario Nazionale.

9. Assicurazione sanitaria e fideiussoria per visto turistico ingresso in Italia?

Per procedere con una richiesta del visto turistico, il richiedente del visto deve presentare assieme alla lettera d’invito due polizze obbligatorie: l’assicurazione sanitaria che serve per il viaggio e la polizza fideiussoria per dimostrare come si sostiene in territorio Schengen.

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Documenti da presentare a corredo della domanda di visto

PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI DOMANDA DI VISTO SCHENGEN SONO OBBLIGATORI I SEGUENTI DOCUMENTI :

1) FORMULARIO PER DOMANDA DI VISTO SCHENGEN

Il formulario deve essere obbligatoriamente compilato in ogni sua parte, esclusivamente in lingua italiana  e firmato (due firme, una nella terza e una nella quarta pagina, all’interno degli appositi spazi).
NB: nel caso in cui il richiedente sia un minore (eta’ inferiore a 18 anni), il formulario deve essere firmato da entrambi i genitori, sia nella terza che nella quarta pagina.

2) DOCUMENTO DI VIAGGIO - PASAPPORTO


Il passaporto deve presentare i seguenti requisiti, obbligatori ai fini della ricevibilita’ della domanda di visto:

- la validità deve estendersi ad almeno tre mesi dopo la data di ultima partenza prevista dal territorio degli Stati membri;
- deve contenere almeno due pagine vuote riportanti la voce VISA;
- non deve essere stato emesso piu’ di dieci anni prima della data di presentazione della domanda.

NB: unitamente al passaporto in originale, il richiedente deve obbligatoriamente  presentare anche copia delle pagine del documento di viaggio contenenti i dati anagrafici (e di quelle contenenti precedenti visti Schengen, ove presenti).

3) N. 2 FOTOGRAFIE

La fotografia deve essere recente, a colori, di formato 3,5 x 4,5 cm e rispondente ai requisiti delle raccomandazioni ICAO in materia.
NB: una delle due fotografie va incollata dal richiedente sulla prima pagina del formulario, nell’apposito spazio. Non si accettano formulari sprovvisti di fotografia o con fotografia in altro modo allegata.

4) ASSICURAZIONE SANITARIA PER INGRESSO IN ITALIA O VISTO TUSRISTICO SCHENGEN

L’assicurazione (che deve essere presentata in originale e in copia) deve coprire le spese che potrebbero derivare da rimpatrio per ragioni mediche, cure mediche urgenti, ricoveri ospedalieri d'urgenza o decesso durante il soggiorno.
Essa deve essere valida per tutti gli Stati Schengen e coprire il periodo complessivo di soggiorno o di transito previsto, e prevedere una copertura minima di 30.000 €.
NB: in caso di richiesta di visto con ingressi multipli per piu’ soggiorni, e’ sufficiente che l’assicurazione copra la durata del primo soggiorno.

5) PRENOTAZIONE AEREA PER VISTO SCHENGEN

Il dichiarante e’ tenuto a giustificare le modalita’ del proprio ingresso e della propria fuoriuscita nel territorio degli Stati membri, presentando, a seconda del tipo di viaggio scelto, la seguente documentazione:

- viaggio in aereo: biglietto di andata e ritorno o prenotazione confermata. Nel caso in cui si preveda un soggiorno sul territorio di piu’ Stati membri, sara’ necessario presentare i biglietti aerei (o le prenotazioni confermate) relativi a tutti gli spostamenti tra i vari Stati membri dell’Accordo Schengen;
- viaggio in automobile: copia del certificato di immatricolazione dell’auto e copia della patente di guida;
- altro mezzo di trasporto: apposita documentazione giustificativa (ad es. biglietto ferroviario).

6) ATTESTAZIONE DI IMPIEGO

La documentazione da presentare varia con riguardo alla posizione lavorativa del richiedente:

6.1 Se il richiedente e’ un lavoratore dipendente:

- lettera da parte del datore di lavoro che attesti la qualifica e la posizione del dipendente all’interno dell’organizzazione, la data di assunzione e il salario percepito dal dipendente negli ultimi 6 mesi; la lettera deve essere presentata su carta intestata dell’azienda, timbrata e firmata dal legale rappresentante della ditta e corredata del certificato di registrazione della medesima;
- copia del libretto di lavoro (pagina con i dati personali e pagine che mostrano la storia lavorativa del dipendente negli ultimi tre anni).

6.2 Se il richiedente e’ un imprenditore o un libero professionista:

- certificato di registrazione dell’impresa o della ditta individuale per gli imprenditori;
- certificato attestante l’iscrizione al relativo albo professionale in caso di liberi professionisti;
- dichiarazione dei redditi relativa all’ultimo anno fiscale.

6.3 Se il richiedente e’ privo di occupazione lavorativa (disoccupato, studente, pensionato o altro):

- certificato di iscrizione ad un Istituto scolastico o ad un’Università nel caso di studenti;
- libretto di pensione e certificato di pensione attestante l’importo percepito per i pensionati;

7) POSSESSO DEI MEZZI FINANZIARI IN ALTERNATIVA – FIDEIUSSIONE PER STRANIERI

Il richiedente deve produrre adeguata documentazione che dimostri il possesso dei mezzi finanziari sufficienti per il viaggio, nella misura prevista dalla Direttiva del Ministero dell'Interno dell’1/3/2000. Tale documentazione puo’ consistere in:

- recenti estratti bancari che mostrino i movimenti nell’arco degli ultimi 6 mesi (non basta – e puo’ comportare il rifiuto del visto per insufficienza di mezzi finanziari -  il mero saldo del conto corrente ad una certa data, dovendosi valutare l’insieme complessivo dei movimenti bancari in un determinato arco di tempo);
- carta/e di credito utilizzabili all’estero (Visa, Mastercard, Maestro e simili), con relativo estratto conto;
- fideiussione bancaria da parte di invitante italiano o straniero regolarmente residente in Italia, intestata in via esclusiva all’invitato;
- in via residuale, esibizione di banconote in originale (euro) unitamente a copia delle medesime con i numeri di serie ben visibili;
- qualsiasi altra documentazione che dimostri che il richiedente dispone di mezzi finanziari sufficienti per il viaggio (ad esempio, la dimostrazione del possesso di proprietà  immobiliari, di azioni, di obbligazioni, di partecipazioni societarie o di altre fonti di reddito). Tale documentazione dovra’ essere obbligatoriamente prodotta in originale ed in copia. L’originale verra’ ritirato al momento della presentazione della domanda e restituito insieme al passaporto al momento della consegna.

NB: la presentazione dei documenti sopra indicati non costituisce in ogni caso garanzia dell’ottenimento del visto.

PER LE DIVERSE CATEGORIE DI DOMANDA DI VISTO VI SONO POI ULTERIORI DOCUMENTI DA PRODURRE OBBLIGATORIAMENTE, IN AGGIUNTA A QUELLI SOPRA INDICATI, OVVERO:

1. PER RICHIEDENTI CHE VIAGGIANO PER VISITA A FAMILIARI O AMICI CITTADINI DI PAESI SCHENGEN O IN ESSI REGOLARMENTE RESIDENTI:

- lettera di invito per turismo, compilata in ogni sua parte e sottoscritta dall’invitante, unitamente alla fotocopia di un documento di identità di quest’ultimo (devono essere presenti le pagine con i dati anagrafici e con la firma). Il modello di lettera di invito per turismo – da utilizzarsi obbligatoriamente, pena il possibile rigetto della domanda -, e’ disponibile al seguente link:
- se l’invitante e’ un parente, la documentazione attestante i legami familiari di quest’ultimo con il richiedente;
- dimostrazione della disponibilità di un alloggio, ove non espressamente indicato nella lettera di invito, attraverso prenotazione alberghiera o contratto di affitto per un alloggio.

2. PER RICHIEDENTI VISTI SCHENGEN CHE VIAGGIANO PER MOTIVI DI AFFARI:

- lettera di invito per affari, compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal legale rappresentante dell’azienda italiana invitante, unitamente alla fotocopia di un documento di identità di quest’ultimo (devono essere presenti le pagine con i dati anagrafici e con la firma) e ad una visura camerale dell’azienda invitante, non piu’ vecchia di sei mesi dalla data di presentazione della domanda. Il modello di lettera di invito per affari – da utilizzarsi obbligatoriamente, pena il possibile rigetto della domanda -, e’ disponibile al seguente link:
- ove il richiedente non disponga di lettera di invito da parte di una azienda italiana, sara’ necessario produrre altra documentazione che dimostri le finalita’ di affari legate al viaggio (ad esempio, biglietti di ingresso ad eventi economico-commerciali, fiere, manifestazioni o esibizioni);
- lettera dell’azienda e/o dell’organizzazione a cui appartiene il richiedente, attestante la posizione del richiedente all’interno dell’azienda, le finalita’ del viaggio in Italia e la durata del medesimo. In tale lettera, il datore di lavoro puo’ altresi’ garantire la copertura delle necessita’ finanziarie del proprio dipendente per l’intero soggiorno negli Stati membri;
- ulteriore documentazione attestante i rapporti commerciali tra il richiedente e l’azienda italiana (corrispondenza commerciale, preventivi, fatture e altro);
- dimostrazione della disponibilità di un alloggio, ove non espressamente indicato nella lettera di invito, attraverso prenotazione alberghiera o contratto di affitto per un alloggio.

3. PER RICHIEDENTI VISTO PER L’ITALIA CHE VIAGGIANO A SCOPO DI TURISMO PER VISITA PRIVATA :

- dimostrazione della disponibilità di un alloggio, ove non espressamente indicato nella lettera di invito, attraverso prenotazione alberghiera o contratto di affitto per un alloggio;
- voucher turistici emessi dalla struttura ospitante nel caso vanno in hotel .

4. PER RICHIEDENTI VISTO ITALIA CHE VIAGGIANO PER RAGIONI MEDICHE :

- dichiarazione della struttura sanitaria italiana pubblica o privata (quest’ultima deve essere accreditata presso il Servizio Sanitario Nazionale) sull’effettiva necessità delle cure mediche in relazione alla patologia riscontrata, sul tipo di prestazione sanitaria fornita, sulla data di inizio, la durata e il suo costo presumibile;
- dimostrazione della disponibilità di un alloggio se non fornito dalla struttura sanitaria;
- dimostrazione dei mezzi finanziari necessari per le cure mediche richieste (attestazione della struttura sanitaria italiana che confermi l’avvenuto deposito di almeno il 30% del costo presumibile della prestazione richiesta o, in alternativa, specifica delibera regionale o specifica autorizzazione rilasciata dal Ministero della Salute nell'ambito di programmi umanitari).

5. PER RICHIEDENTI VISTO CHE SONO MINORENNI (DI ETA’ INFERIORE AD ANNI 18):

- autorizzazione dell’altro genitore (se non ha già firmato il modulo di domanda di visto);
- certificato di nascita del minore;
- se il minore viaggia senza i genitori, è necessario l’assenso dei genitori a che il minore esca dall’Armenia, redatto di fronte ad un notaio. Se uno dei genitori ha l’affidamento esclusivo del minore, deve essere esibito il relativo documento comprovante (decreto del tribunale relativo all’affidamento esclusivo a uno solo dei genitori, il certificato di morte dell’altro genitore o altro documento equivalente).

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Dichiarazione di presenza per cittadini stranieri

(dlgs 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni; dpr 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni; legge 28 maggio 2007, n. 68; decreto del ministro dell'Interno 26 luglio 2007)
Gli stranieri che hanno intenzione di soggiornare in Italia per un periodo non superiore a 90 giorni per motivi di visita, affari, turismo e studio non devono richiedere il permesso di soggiorno, essendo sufficiente la dichiarazione di presenza.

Quelli che provengono da Paesi che applicano l'Accordo di Schengen devono dichiarare la propria presenza, entro otto giorni dall'ingresso in Italia, al questore della provincia in cui si trovano sottoscrivendo un specifico modulo oppure, se sono ospiti di strutture alberghiere, si avvalgono della dichiarazione resone resa dall'albergatore, che ha l'obbligo di segnalare all'autorità di P.S. le generalità delle persone alloggiate entro le 24 ore successive al loro arrivo.
La copia del modulo con cui lo straniero ha dichiarato la propria presenza è rilasciata all'interessato, in modo che possa attestare l'adempimento dell'obbligo di legge; tale copia deve essere esibita ad ogni richiesta da parte di ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.

Per gli stranieri che, invece, provengono da Paesi che non applicano l'Accordo di Schengen, la dichiarazione si intende assolta al momento dell'ingresso in frontiera, ove è apposto il timbro uniforme Schengen sul documento di viaggio di colui che entra in Italia.

L'inosservanza delle disposizioni previste comporta l'espulsione dello straniero che:
• ha presentato in ritardo la dichiarazione, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore;
• pur avendo regolarmente dichiarato la propria presenza, si trattenga nel territorio dello Stato oltre il periodo consentito.
Il prefetto adotta il provvedimento di espulsione dopo aver valutato il singolo caso

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Regole per l’Ingresso dei cittadini nel territorio Schengen esenti dall'obbligo di visto

Regole per l’Ingresso dei cittadini nel territorio Schengen esenti dall''obbligo di visto d’ingresso per soggiorni di durata massima di 90 giorni, per turismo, missione, affari, invito, gara sportiva e studio:

Albania, Andorra, Antigua e Barbuda, Argentina, Australia, Bahamas, Barbados, Bosnia-Erzegovina, Brasile, Brunei, Canada, Cile, Corea del Sud, Costa Rica, Croazia, El Salvador, Ex-Repubblica Iugoslava di Macedonia (FYROM), Giappone, Guatemala, Honduras, Hong Kong, Israele, Malesia, Macao, Marianne del Nord, Mauritius, Messico, Monaco, Montenegro, Nicaragua, Nuova Zelanda, Panama, Paraguay, Saint Kitts e Nevis, Serbia, Seychelles, Singapore, Stati Uniti, Taiwan, Uruguay, Venezuela.
Per i cittadini di Taiwan l'esenzione dall'obbligo del visto si applica esclusivamente ai titolari di passaporti comprensivi del numero di carta d'identità.
Per i cittadini di Albania, Bosnia-Erzegovina, Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Moldova, Montenegro, Serbia l'esenzione dall'obbligo del visto si applica esclusivamente ai titolari di passaporti biometrici.
I cittadini serbi titolari di passaporto rilasciati dalla Direzione di coordinamento serba (in serbo: Koordinaciona upreva) sono esclusi dal beneficio dell'esenzione dal visto.
I cittadini di SAN MARINO, SANTA SEDE e SVIZZERA sono esenti dall’obbligo di visto in qualunque caso.

Le Autorità rappresentanti gli Stati Schengen desiderano ricordare ai cittadini alcune regole relative al loro ingresso nel territorio europeo.
I cittadini dei paesi in esenzione visto non necessitano di visto di breve durata ma naturalmente il regime di esenzione non implica che il viaggiatore benefici di un diritto d’ingresso automatico nel territorio Schengen.
La decisione spetta alla discrezione della polizia di frontiera che può, come previsto dal “Codice di frontiera Schengen”, esigere l’esibizione dei seguenti documenti:
1. giustificativo di alloggio;
2. prova della disponibilità di fondi finanziari sufficienti per la durata del viaggio previsto;
3. giustificativo relativo all’itinerario di viaggio e/o al percorso di ritorno;
4. certificato di assicurazione medica;
Quindi le Autorità rappresentanti gli Stati Schengen ricordano che i viaggiatori devono essere in possesso di tali documenti al momento dell’ingresso nello spazio Schengen.

Il regolamento si applica a chiunque attraversi le frontiere interne o esterne di un paese dell’Unione europea (UE).
Frontiere esterne
Le frontiere esterne possono essere attraversate soltanto ai valichi di frontiera e durante gli orari di apertura stabiliti.
Quando attraversano una frontiera esterna, i cittadini dell’Unione europea (UE) e tutti gli altri beneficiari del diritto alla libera circolazione nell’UE (per esempio, i familiari di un cittadino dell’UE) sono sottoposti a una verifica minima. L'obiettivo è accertare l'identità del soggetto che viaggia, sulla base del suo documento di viaggio e tramite la semplice e rapida verifica della validità del documento e della presenza di indizi di falsificazione. I cittadini di paesi terzi sono sottoposti a verifiche approfondite delle condizioni d’ingresso, ivi inclusa la verifica nel Sistema di informazione visti (VIS), nonché, se del caso, dei documenti che autorizzano il soggiorno, e l’esercizio di un’attività professionale.

Per un soggiorno non superiore a tre mesi nell’arco di sei mesi, i cittadini di paesi terzi devono:
• essere in possesso di un documento di viaggio;
• essere in possesso di un visto valido, se richiesto;
• giustificare lo scopo del soggiorno previsto e disporre di mezzi di sussistenza sufficienti;
• non essere segnalati nel Sistema d'informazione Schengen (SIS) ai fini della non ammissione;
• non essere considerati una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali dei paesi dell’UE.

Sono respinti dal territorio i cittadini di paesi terzi che non soddisfano tutte queste condizioni, fatte salve disposizioni particolari (ad esempio ragioni umanitarie).
Sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi viene sistematicamente apposto un timbro al momento dell’ingresso e dell’uscita. Se il documento di viaggio non reca il timbro d’ingresso, si può presumere che il titolare non soddisfa o non soddisfa più le condizioni del soggiorno. Questi può tuttavia fornire, in qualsiasi modo, elementi di prova attendibili, come biglietti di viaggio o giustificativi della sua presenza fuori del territorio dei paesi dell’UE, che dimostrino che ha rispettato le condizioni relative alla durata di un soggiorno breve.
A effettuare le verifiche di frontiera sono le guardie di frontiera. Queste sono tenute al pieno rispetto della dignità umana nell'esercizio delle loro funzioni e non possono operare discriminazioni in ragione del sesso, della razza o dell’origine etnica, della religione o delle convinzioni, della disabilità, dell’età o dell’orientamento sessuale.
I paesi dell’UE predispongono personale e risorse appropriate e sufficienti affinché il controllo * alle frontiere esterne sia di livello elevato ed uniforme. Essi assicurano che le guardie di frontiera siano professionisti specializzati e debitamente formati. I paesi dell’UE si prestano assistenza ai fini di un’applicazione efficace del controllo. La cooperazione operativa è coordinata dall’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea (FRONTEX).
Frontiere interne
Chiunque, indipendentemente dalla cittadinanza, può attraversare le frontiere interne a qualsiasi valico, senza che siano effettuate verifiche. La polizia può effettuare controlli nelle zone di frontiera come sul resto del territorio, a condizione che questi non abbiano effetto equivalente alle verifiche di frontiera.
I paesi dell’UE devono eliminare tutti gli ostacoli allo scorrimento fluido del traffico ai valichi di frontiera stradali.
In caso di minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza interna, un paese dell’UE può in via eccezionale ripristinare il controllo alle frontiere interne per un periodo limitato. Quando intende provvedere in tal senso ne dà comunicazione quanto prima agli altri paesi dell’UE e alla Commissione. Anche il Parlamento europeo è informato.
I paesi dell’UE e la Commissione si consultano, almeno quindici giorni prima della data prevista per il ripristino, per organizzare una cooperazione reciproca ed esaminare la proporzionalità delle misure rispetto agli avvenimenti all’origine del ripristino del controllo. La decisione di ripristinare il controllo alle frontiere interne è presa secondo criteri di trasparenza e ne viene data piena informazione al pubblico, salvo che imprescindibili motivi di sicurezza lo impediscano.
Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza interna, il paese dell’UE interessato può in via eccezionale ripristinare immediatamente il controllo alle frontiere interne e avvertirne gli altri paesi dell’UE e la Commissione solo in seguito.
Contesto

La comunicazione della Commissione sulla gestione integrata delle frontiere esterne del 7 maggio 2002 aveva individuato cinque componenti essenziali della politica comune, fra cui un corpus legislativo comune. Il corpus legislativo prevedeva fra l’altro una rifusione del Manuale comune per le frontiere esterne. Il Consiglio europeo di Salonicco del 19 e 20 giugno 2003 ha invitato la Commissione a presentare, quanto prima possibile, proposte per la citata rifusione.
Questo regolamento abroga gli articoli da 2 a 8 della convenzione d’applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985 e il manuale comune sulle frontiere esterne.

LEGENDA:
• Frontiere interne: le frontiere terrestri comuni (comprese le frontiere fluviali e lacustri), gli aeroporti (adibiti ai voli interni) e i porti marittimi, fluviali e lacustri (per i collegamenti regolari a mezzo di navi traghetto) dei paesi dell’UE.
• Frontiere esterne: le frontiere terrestri, comprese quelle fluviali e lacustri, le frontiere marittime e gli aeroporti, i porti fluviali, marittimi e lacustri dei paesi dell’UE, che non siano frontiere interne.
• Controllo di frontiera: l’attività svolta alla frontiera in risposta esclusivamente all’intenzione di attraversare la frontiera e che consiste in verifiche di frontiera e nella sorveglianza di frontiera.
• Verifiche di frontiera: le verifiche effettuate ai valichi di frontiera al fine di assicurare che le persone, compresi i mezzi di trasporto e gli oggetti in loro possesso, possono essere autorizzati ad entrare nel territorio dei paesi dell’UE o ad uscirne.
Guardia di frontiera: il pubblico ufficiale assegnato, conformemente alla legislazione nazionale, ad un valico di frontiera oppure lungo la frontiera o nelle immediate vicinanze di quest’ultima, che assolve compiti di controllo di frontiera.

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L’ambasciata italiana in Marocco chiede di giustificare il Proprio Rientro in Marocco

Il Consolato può richiedere di giustificare la data di rientro in Marocco, in questo caso e’ necessario presentarsi personalmente presso il l''Ambasciata e fornendo i seguenti documenti:

- Il passaporto con il timbro di "uscita dall'Italia" e di "ingresso in Marocco"
- La carta d'imbarco di ritorno, indicante il proprio nome

Qualora non ci si presenti al l'Ambasciata o non si forniscano i suddetti documenti, quandunque sia richiesto, l'Ambasciata ne terrà conto al momento della presentazione di una nuova richiesta di visto da parte della stessa persona o qualora la richiesta stessa menzioni la stessa persona/organizzazione invitante.

Si prega di seguire questi consigli:
- Assicuratevi che il vostro passaporto sia correttamente timbrato dalla polizia di frontiera al momento dell'imbarco in Italia (o dalla polizia di frontiera di un altro paese Schengen)
- Assicuratevi che il vostro passaporto sia correttamente timbrato al rientro in Marocco
- Conservate la carta d'imbarco del volo di ritorno o il coupon di prenotazione indicante il vostro volo di ritorno

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Come compilare la lettera di invito per turismo

E’ un documento obbligatorio quando si invita uno straniero in Italia per la richiesta del visto.

Conviene affidarsi ad agenzie specializzate perché molte volte quello che si trova in internet non sono lettere di invito per turismo aggiornate.

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